STATUTO SOCIALE
Titolo I – Denominazione, sede, scopo, durata e colori sociali
1 – Denominazione e sede
1. E’ costituita un’associazione ai sensi degli articoli 18 della Costituzione e 36 e seguenti del Codice Civile denominata ‘Associazione Sportiva Dilettantistica ACCADEMIA ITALIANA WUSHU E TAIJI in sigla IWuA asd, qui di seguito detta Associazione.
2. L’Associazione ha sede a Ficulle (TR). L’Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all’estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.
2 – Scopo
1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.
2. L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della cultura e della pratica sportiva in generale, e del wushu in particolare, attraverso:
la promozione e lo sviluppo di attività assistenziali, culturali, ricreative e del tempo libero mediante l’organizzazione di iniziative socio-culturali in genere, e sportive in particolare, con speciale riguardo alla disciplina del wushu;
l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli organi federali competenti;
la promozione e la formazione di squadre di atleti per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
la formazione e l’aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici;
l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
l’istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
l’adesione in Italia ed all’estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
l’organizzazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio e di addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, e culturale in genere;
la redazione, pubblicazione, diffusione di riviste, periodici, opuscoli, prontuari, ebook, siti web, pagine social connessi all’attività sportiva e culturale in genere;
lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l’attività sportiva e culturale in genere;
la partecipazione ad altre associazioni o enti sportivi e culturali in genere;
l’assistenza legale e tecnica ai propri associati;
il compimento di ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare, ritenuta utile al raggiungimento delle finalità associative.
3. L’Associazione esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo, motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica e la diffusione del wushu intesa sia come attività agonistica che come pratica sportivo culturale a livello amatoriale; in tale ambito favorisce iniziative finalizzate a riscoprirne la filosofia, la storia, la cultura e le tradizioni, anche attraverso progetti finalizzati al recupero di sacche di emarginazione sociale.
4. Per raggiungere tali scopi l’Associazione può mettere in atto tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l’espansione ed il continuo miglioramento delle attività in favore degli associati.
5. L’Associazione potrà costituire commissioni o comitati culturali, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.
6. L’Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare la sua attività; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l’Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.
7. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle federazioni sportive internazionali (FSI), nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali (FSN), delle discipline sportive associate (DSA), degli enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal Coni cui l’Associazione stessa delibera di aderire.
8. L’Associazione s’impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi federali competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
9. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
10. L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
4 – colori sociali e logo:
I colori sociali sono il rosso – giallo. Il logo, è costituito da una elaborazione grafica del carattere cinese Wu ( 武 – arte marziale) inserito nel simbolo del Dao
Titolo II – Soci
1 – Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione.
2. Tutti coloro i quali intendano far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo predisposto dalla Associazione medesima.
3. La domanda di ammissione ha valore di autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione stessa, motivo per cui il richiedente acquisisce da subito diritti ed obblighi del socio, salvo contraria successiva pronuncia del consiglio direttivo che esaminerà la domanda.
4. Il giudizio negativo del consiglio direttivo deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all’Assemblea dei soci.
5. Nella domanda andranno indicate le proprie generalità, complete – pena la non ammissibilità della stessa al vaglio del consiglio direttivo e la definitiva mancata acquisizione dello status di socio – di codice fiscale e di indirizzo di posta elettronica.
6. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
7. L’iscrizione ha validità di dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente con il versamento della quota associativa.
8. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
2 – Categorie di soci
1. L’Associazione è composta di:
soci fondatori, che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
soci effettivi, che hanno richiesto di far parte dell’Associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente statuto e sulla cui domanda il consiglio direttivo non si sia espresso in senso sfavorevole;
soci onorari, nominati tali per particolari benemerenze acquisite nel mondo dello sport e della cultura; la loro nomina, proposta dal presidente dell’Associazione, dovrà essere approvata e ratificata dall’assemblea dei soci.
3 – Diritti e doveri dei soci
1. I soci sono tenuti all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente statuto, dal regolamento e dalle delibere regolarmente adottate dall’assemblea dei soci, partecipando alle attività, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall’Associazione.
2. I soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo, nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 4, titolo III, del presente statuto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
3. La qualifica di socio dà diritto di frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
4 – Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
dimissione volontaria, qualora il socio manifesti la volontà di recedere dal sodalizio;
morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento delle quote associative entro la scadenza prevista dal regolamento;
esclusione, qualora il socio con il suo comportamento si sia posto in contrasto con le finalità e gli scopi dell’Associazione mediante una condotta contraria ai principi enunciati all’articolo 1, comma 1, titolo II, del presente statuto, e/o abbia fomentato dissidi e disordini tra gli associati;
scioglimento dell’Associazione, ai sensi del titolo VII del presente statuto.
2. La perdita dello status di socio è deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti e ratificata dall’assemblea. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
3. Chi ha perso lo status di socio non può essere riammesso, salvo che ciò sia dipeso dal mancato pagamento delle quote sociali; in tal caso la riammissione sarà subordinata all’integrale versamento delle quote arretrate.
4. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell’Associazione.
5. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.
Titolo III – Organi
1 – Organi sociali
1. Gli Organi dell’Associazione sono:
l’assemblea generale dei soci;
il presidente;
il consiglio direttivo.
2 – Assemblea generale dei soci
1. L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria, email, pagina social o consegna brevi manu e, comunque, tramite affissione dell’avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione dell’assemblea ordinaria, ed almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione dell’assemblea straordinaria. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3. All’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni ed ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.
4. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
5. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l’ordine delle votazioni. L’assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.
6. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l’assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L’assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall’articolo 21, comma 1, del codice civile; quella straordinaria con la maggioranza assoluta dei partecipanti, salvo le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.
8. L’assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
9. Sono compiti dell’assemblea ordinaria:
deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione;
deliberare in merito all’approvazione dei regolamenti sociali;
l’approvazione del rendiconto annuale dell’esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo;
l’approvazione della relazione del presidente sull’attività svolta dall’Associazione nell’esercizio precedente;
l’elezione del consiglio direttivo, nelle singole cariche di cui si compone;
deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma.
10. L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.
11. Sono compiti dell’assemblea straordinaria:
deliberare sulle modifiche allo statuto dell’Associazione;
deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
deliberare sullo scioglimento della Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.
3 – Presidente
1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.
2. Viene eletto tra i componenti del consiglio direttivo, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.
3. Sono compiti del presidente:
sovrintendere all’attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell’assemblea dei soci;
convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
firmare il rendiconto annuale da presentare all’assemblea;
convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.
4. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall’emissione del provvedimento.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione dell’assemblea elettiva entro trenta giorni.
4 – Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall’assemblea da tre a sette membri eletti, compreso il presidente, dall’assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vice-presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Nell’adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente.
2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all’anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche e nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.
6. Sono compiti del consiglio direttivo:
deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
redigere il rendiconto annuale da sottoporre all’assemblea;
fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al titolo III, articolo 2, comma 10, del presente statuto;
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci;
attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
7. Il consiglio direttivo rimane in carica un quadriennio, compatibilmente con le date si fa riferimento al quadriennio olimpico, e può essere rieletto.
8. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva, ai sensi del precedente titolo III, articolo 3, comma 5, del presente statuto. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell’ordinaria amministrazione dell’Associazione le funzioni saranno svolte da consiglio direttivo decaduto.
Titolo IV – Anno sociale e rendiconto annuale
1 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare.
2 – Rendiconto annuale
1. Il rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall’assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.
3. Copia del rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano interesse, presso la sede sociale.
Titolo V – Patrimonio sociale
1 – Patrimonio sociale
1. Il patrimonio sociale è costituito da:
quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
contributi pubblici e privati;
lasciti e donazioni;
proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
Titolo VI – Clausola compromissoria
1 – Clausola compromissoria
1. Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Perugia.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L’arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Titolo VII – Scioglimento
1 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione, ai sensi dell’articolo 3, titolo I, del presente statuto, è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, L. 23 Dicembre 1996, n°662, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
4. In caso di mancato esercizio di tale facoltà, il patrimonio residuo sarà devoluto all’eventuale federazione sportiva nazionale, disciplina associata ovvero ente di promozione sportiva di riferimento che lo utilizzerà nell’attività di promozione e sviluppo dei propri fini istituzionali.
Titolo VIII – Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le disposizioni di legge.